AAGG
Autenticazione di copia di documenti
Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48
L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale esibito.
L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale della Pubblica Amministrazione che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere o funzionario incaricato dal Sindaco.
Procedura
L'interessato, o persona incaricata, deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
Costo
Le copie autentiche sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) e dei diritti di segreteria (0,50 cent.).
Tempi di rilascio
Immediato. Se si devono effettuare più di 5 copie il tempo necessario è di 2/3 giorni.
Informazioni utili
Nel caso in cui la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell'originale.
Normativa di riferimento: D.P.R. 445/2000
Accesso agli atti
Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Procedura
La richiesta di accesso agli atti, prodotta su apposito modulo con in allegato la fotocopia del documento d'identità del richiedente, deve essere presentata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvederà all'inoltro al servizio competente per materia.
Modalità di accesso
-
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
L'interessato dovrà far conoscere la propria identità, fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dell'atto o documento richiesto e precisare l'interesse relativo all'oggetto della richiesta.
-
Accesso formale: qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente di accedere agli atti, o sull'eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, il richiedente è invitato a presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica allegata in questa pagina.
In ogni caso il richiedente può sempre presentare richiesta formale, che deve essere protocollata dall'ufficio ricevente.
Tempi di risposta
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, a cura del servizio competente
Costo
- La sola visione degli atti e dei documenti laddove possibile, è gratuita.
- Per il rilascio di copie di documenti, è previsto il costo di riproduzione.
- La richiesta dovrà essere presentata in bollo da Euro 16,00 qualora si richieda il rilascio di copie autenticate
- Le richieste di accesso agli atti del servizio urbanistica-edilizia privata, prevedono il pagamento di diritti fissi di segreteria pari a Euro 10,00 oltre agli altri costi di riproduzione o di bollo dove necessari.
Accesso agli atti dello Sportello Unico Edilizia
Per maggiori informazioni relativamente a richieste di accesso agli atti tecnici di competenza del servizio Urbanistica-Edilizia Privata, occorre rivolgersi allo Sportello Unico Edilizia
Modulistica
richiesta di accesso agli atti generico
richiesta di accesso agli atti del servizio urbanistica-edilizia privata
Normativa di riferimento: Legge 241/1990
D.P.R. 184/2006
Passaporto
Il passaporto è un documento di riconoscimento che consente di viaggiare in tutti gli stati del mondo riconosciuti dallo Stato italiano. Può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani. In Italia è rilasciato dalle Questure e all'estero dalle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari.
Nuove modalità di rilascio del passaporto:
Il passaporto viene rilasciato solo previo appuntamento da prenotare direttamente sul sito della Polizia di Stato (a questo LINK)
Il cittadino deve poi provvedere personalmente a recarsi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza presso il quale ha preso l'appuntamento portando con sé tutta la documentazione richiesta ai fini del rilascio e le ricevute di pagamento. Per i cittadini residenti a Soliera: Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi (Ufficio Passaporti in Via Elsa Morante n.1)
Urgenze
Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate direttamente all’Ufficio Passaporti della Polizia di Stato, tramite canale istituzionale, inviando un mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o direttamente tramite l’Agenda online alla voce “customer satisfaction”, allegando ogni documento utile a verificare la sussistenza dei motivi di urgenza e un recapito telefonico del richiedente.
Dettagli relativi al rilascio e domentazione
Per i dettagli relativi al rilascio e alla documentazione da presentare, consultare il sito della Polizia di Stato a questo LINK
Tempi di rilascio
Il rilascio del passaporto è di competenza del Commissariato, con tempi variabili in base anche al periodo di maggiore o minore affluenza.
Autentica di firma per passaggio di proprietà di veicoli (auto, motoclicli, rimorchi ecc.)
Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48.
Nel caso di cessione di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli ecc), la firma sul documento di vendita può essere autenticata presso gli sportelli comunali, davanti al funzionario incaricato.
Procedura
Il venditore del bene deve presentarsi allo sportello con la seguente documentazione.
- un documento di identità in corso di validità
- originale del certificato di proprietà (o, in sua assenza, con il foglio complementare), del bene che intende alienare, con compilata la parte “Dichiarazione di vendita”
- una marca da bollo da euro 16,00
Il certificato di proprietà del bene, deve essere compilato correttamente indicando il prezzo di vendita, e i dati esatti dell’acquirente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale). La firma del venditore deve essere effettuata solo alla presenza del Funzionario Incaricato e non prima.
In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l'autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio.
Registrazione del passaggio di proprietà
Il cittadino dovrà poi provvedere personalmente a registrare il passaggio di proprietà all'ACI o all' Ufficio PRA (pubblico registro automobilistico) o presso un'agenzia pratiche auto per aggiornare la carta di circolazione entro 60 giorni dall'autenticazione della firma sulla dichiarazione di vendita.
Informazioni utili
- Se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario. E’ importante quindi che, il venditore si interessi di quanto originato allo sportello, completando la pratica presso la Motorizzazione o agenzie preposte.
- L'ufficiale dell’anagrafe si limita ad autenticare la firma del venditore direttamente sul certificato di proprietà (la compilazione negli appositi spazi e a cura dell'interssato).
- Le informazioni indicate si riferiscono solo alla vendita tra soggetti privati.
Carta d'Identità - CIE
Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48.
La carta d'identià è un documento rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza che serve a dimostrare l'identità personale del suo titolare sul territorio nazionale, e all'estero nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto. Dal 3 aprile 2018 il Comune di Soliera rilascia la carta d'identià esclusivamente su formato elettronico (CIE - Carta d'Identità Elettronica).
Chi può richiederla
- Cittadini residenti a Soliera: la carta d’identità è rilasciata a tutti i cittadini senza limiti di età (maggiorenni e minorenni).
- Cittadini stranieri: i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune possono ottenere una carta d’identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.
- Cittadini non residenti: la carta d’identità può essere rilasciata a persone non residenti nel Comune, ma dimoranti temporaneamente a Soliera previo rilascio del nulla osta del Comune di effettiva residenza e sottoscrizione di una dichiarazione di effettiva permanenza sul territorio comunale.
Richiedente minorenne
Se il richiedente è un minore, il medesimo deve presentarsi munito della documentazione necessaria (leggi sotto: procedura e documentazione necessaria) accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono presentarsi entrambi allo sportello, insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi di persona, è possibile dare il proprio assenso utilizzando il modulo di Dichiarazione di assenso debitamente compilato e firmato. In caso di rifiuto all'assenso di uno dei genitori, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando sul retro del documento del minore di 14 anni non è riportato il nome dei genitori è necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori.
Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura apposita autorizzazione, inviando una dichiarazione di accompagnamento all'estero per minorenni.
Procedura e documentazione necessaria
Per richiedere la Carta d'Identità è necessario prenotare un APPUNTAMENTO.
Il richiedente deve presentarsi di persona allo sportello munito della seguente documentazione:
1 foto recente con caratteristiche specifiche definite dal Ministero dell'Interno . La foto può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB, con le seguenti caratteristiche: definizione immagine almeno 400 DPI; dimensione massima del file 500kb, formato JPG
- tessera sanitaria o codice fiscale;
- carta d'identità in scadenza/scaduta o denuncia di smarrimento o furto;
- per i minori accompagnati da un solo genitore: Dichiarazione di assenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, debitamente compilata e firmata dall'altro genitore;
- per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno e passaporto.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente a causa di malattia grave, un suo delegato (es. un familiare) deve recarsi presso l'URP con la documentazione attestante l'impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la precedente carta d'identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, il suo codice fiscale, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l'operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
Come prenotare l'appuntamento
il rilascio della Carta d'identità è effettuato su appuntamento, da prenotare tramite il servizio online cliccando qui "APPUNTAMENTO", oppure telefonando al Numero Verde gratuito 800-719181 rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48.
Durata della carta d'identità
- 3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni, per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni, per i maggiorenni.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza. Non è necessario il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.
Costo
Euro 22,00. Il versamento in contanti o tramite bancomat, deve essere effettuato allo sportello prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.
Tempi di consegna
Il rilascio della CIE non è immediato. Il processo di emissione è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno che provvede al recapito entro 6/8 giorni lavorativi dalla richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente.
Il cittadino potrà scegliere allo sportello, se farsi consegnare la propria CIE a casa, oppure ritirarla in Comune presso l'ufficio Relazioni con in Pubblico.
Considerati i tempi di recapito, si consiglia di verificare la scadenza della propria carta di identità e di fissare un appuntamento per un nuova carta, in anticipo rispetto ad eventuali esigenze personali.
Validità per l'espatrio
La CIE vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
Può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per i cittadini italiani. E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (maggiorenni e minorenni), comunitari e extracomunitari.
Smarrimento, furto, deterioramento
- Smarrimento o sottrazione della carta: è necessario che il titolare effettui la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza. Tale denucia deve essere esibita allo sportello in originale ed accompagnata da un documento di riconoscimento valido dell'interessato.Se la carta d'identità smarrita o sottratta non è scaduta ed è stata rilasciata dal Comune di Soliera, non sarà necessario avere con sé un documento di riconoscimento valido.
- Furto o smarrimento all'estero: è valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia Locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'URP.
- Distruzione o deterioramento: il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento. I cittadini extracomunitari non possono rendere tale dichiarazione, dovranno produrre denuncia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000.
Cittadini italiani residenti all’estero
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA). Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo.
Carta d'identità cartacea
Con l'emissione della CIE, la carta d'identità cartacea può essere rilasciata solo in casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente, per motivi di salute, viaggio e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate, conservano la loro validità fino alla data di scadenza.
Altre informazioni
- Per conoscere l'elenco aggiornato di tali Paesi si consiglia di consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it oppure di contattare la Questura - Ufficio Passaporti.
- Donazione organi: al momento della richiesta di emissione della Carta d'Identità Elettronica le persone maggiorenni residenti nel Comune di Soliera possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
Modulistica
- Dichiarazione di assenso ai fini del rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per figlio minorenne
- Dichiarazione di deterioramento della carta d'identità
- Dichiarazione di accompagnamento all'estero per minorenni
Siti web utili
Polizia di stato per rilascio documenti a minorenni
Caccia, rilascio del Tesserino regionale
Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48
Il tesserino viene rilasciato dai Comuni ai cittadini residenti, e dalle Province ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero.
Procedura
Il richiedente deve presentarsi allo sportello di persona, con un documento d'identità valido.
Il tesserino è rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune da aprile al 30 marzo dell'anno successivo, alle condizioni di seguito elencate:
1) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI:
- il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
- il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità;
- il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità;
- di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata.
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
- di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2017/2018;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:
- di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
2) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.
- A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 15 aprile 2018.
- Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.
- In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria 2018/2019 a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.
3) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune.
Costo
gratuito
Notizie Utili
Anagrafe canina informazioni
Il servizio è erogato presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48
Iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione (cani, gatti, furetti)
La Regione Emilia Romagna ha istituito l'Anagrafe Regionale degli animali d'affezione - ARAA - presso cui devono essere registrati obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, ed è basata su un sistema di identificazione a microchip elettronico sottocutaneo. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e i furetti identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario.
Il sistema di identificazione a microchip risulta particolarmente utile in caso di smarrimento / ritrovamento o di furto, per prevenire il randagismo e scoraggiare l'abbandono di animali.
Procedura
- Iscrizione all'anagrafe: Il proprietario dell’animale deve presentarsi (senza l’animale), allo sportello di anagrafe canina del suo Comune di residenza e quì effettuare l’iscrizione. Contestualmente viene consegnato il microchip che deve esssere impiantato da un veterinario. Per animali di razza occorre portare con se il pedigreé se in possesso.
- Se il cane è già tatuato, occorre provvedere all'inserimento del microchip esclusivamente nel caso in cui il tatuaggio risulti illeggibile.
Presso lo stesso sportello è altresì possibile dichiarare:
- morte, cessione definitiva e cambio di residenza dell'animale: entro 15 giorni dall'accaduto
- smarrimento e sottrazione dell'animale: entro 3 giorni dall'accaduto
Scadenze
- L'iscrizione all'Anagrafe deve essere effettuata entro 30 giorni dalla nascita del cane o da quando il proprietario ne è venuto in possesso.
- Il microchip deve essere applicato entro 30 giorni dall'iscrizione all'Anagrafe.
Il mancato rispetto degli obblighi di legge previsti per l'iscrizione e per la mancata denuncia degli altri eventi della vita del cane comporta l'applicazione di sanzioni amministrative variabili fra € 57,65 e € 232,41.
Costo
- € 6,00 all'atto dell'iscrizione anagrafica, con consegna del microchip
Registrazione tramite veterinari/liberi professionisti accreditati
È possibile effettuare la registrazione dell’animale anche presso:
- un medico veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l’animale;
- i Servizi Veterinari dell'AUSL competenti per territorio.
L'elenco è reperibile sul sito www.anagrafecaninarer.it)
Informazioni utili
La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali è invece su base volontaria, se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.
Il Comando di Polizia locale e il canile comunale sono dotati di un dispositivo di lettura di microchip.
Passaporto
Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario durante un viaggio tra gli Stati membri, il Regolamento (CE) 998/2003 prevede la necessità della identificazione degli animali (tramite un tatuaggio oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) ed il possesso di uno specifico passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente.
Il passaporto è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina (non solo di cani ma anche di gatti e furetti). In molti paesi europei, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
Il passaporto, deve contenere i dati anagrafici e l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale, le visite mediche e i trattamenti contro le zecche e l'echinococco, il numero del microchip (oppure del tatuaggio).
Ulteriori informazioni
Regione Emilia-Romagna - Anagrafe Canina
Ministero della Salute - Cani, gatti e ...
Azienda USL Modena - DSP - Servizio Veterinario di Carpi
Normativa di riferimento
Legge regionale 27/2000 - Legge 281/1991
- Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 07.02.2011 avente ad oggetto DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI MICROCHIP DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI CANI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA